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La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che confermava la custodia cautelare in carcere per Marco Foggetti, indagato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha rinviato il caso al Tribunale per una nuova valutazione sulla gravità indiziaria, evidenziando carenze nella motivazione relativa al coinvolgimento dell’imputato nell’associazione criminale.
Recovery, le accuse della Dda a Marco Foggetti
Secondo l’accusa, Marco Foggetti sarebbe stato parte di un’organizzazione dedita al narcotraffico, facente capo a Francesco Patitucci, e operativa con una struttura “a grappolo” per il controllo capillare delle piazze di spaccio nella provincia di Cosenza. La posizione di Foggetti, ritenuto membro del sottogruppo guidato da Michele Di Puppo, era stata delineata sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e messaggi intercettati.
Il difensore di Foggetti, l’avvocato Luca Acciardi, ha contestato la decisione del Tribunale del Riesame, sostenendo l’insufficienza degli elementi probatori e la mancata dimostrazione di un vincolo stabile tra il ricorrente e l’associazione criminale.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha respinto il primo motivo del ricorso, relativo alla presunta nullità dell’ordinanza genetica per omessa autonoma valutazione. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse specificato adeguatamente gli elementi di nullità, conformandosi alla giurisprudenza che richiede una precisa indicazione delle carenze motivazionali.
Tuttavia, la Corte ha accolto il secondo motivo, rilevando gravi lacune nella motivazione fornita dal Tribunale del riesame sulla gravità indiziaria. Il ragionamento del Tribunale si sarebbe basato su presunzioni astratte, senza elementi concreti che colleghino il ricorrente all’associazione criminale.
Le dichiarazioni dei collaboratori, pur utilizzabili, risultano «datate e incongruenti», riferendosi a episodi anteriori al periodo contestato. Anche i messaggi intercettati, pur legittimamente acquisiti, non offrono prove sufficienti di una partecipazione stabile e consapevole di Foggetti al gruppo Di Puppo.
Contestata la partecipazione associativa
La Cassazione ha sottolineato che, in materia di associazione per delinquere, è necessario dimostrare un vincolo stabile tra il presunto partecipante e l’organizzazione, andando oltre una mera relazione di fornitura e acquisto di stupefacenti. Nel caso di Foggetti, «le dichiarazioni dei collaboratori e i messaggi intercettati non bastano a provare l’adesione al programma criminoso del gruppo Di Puppo», ha spiegato la Corte. La Corte ha respinto le censure relative alle aggravanti dell’associazione armata e mafiosa, ritenendo che il Tribunale non le abbia utilizzate per inasprire la valutazione cautelare.
Nuovo rinvio al Riesame
La Cassazione ha disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame.