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La Corte di Cassazione si è espressa sui ricorsi avanzati da un gruppo di lavoratori dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, confermando l’inammissibilità delle richieste e chiudendo una complessa vicenda giuridica legata alla stabilizzazione di nove precari.
Le stabilizzazioni al centro della controversia
I ricorrenti, originariamente assunti tramite procedure selettive non aperte al pubblico, avevano ottenuto la stabilizzazione a tempo indeterminato grazie a delibere aziendali del 2010. Tuttavia, con una successiva sentenza della Corte Costituzionale (n. 123/2011), tali delibere furono dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 97 e 117 della Costituzione, legati alla trasparenza e al contenimento della spesa pubblica.
A seguito della sentenza, l’Azienda Ospedaliera di Cosenza annullò in autotutela i contratti a tempo indeterminato e li convertì in contratti a termine, causando una serie di ricorsi giudiziari.
Le richieste dei lavoratori
I lavoratori avevano richiesto la reintegrazione a tempo indeterminato e il riconoscimento di un risarcimento per i danni subiti a causa della precarizzazione e delle proroghe dei contratti.
Il Tribunale di Cosenza, in primo grado, aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo un’indennità risarcitoria. Tuttavia, la Corte d’Appello di Catanzaro, basandosi sul fatto che la maggior parte dei ricorrenti era stata successivamente stabilizzata, ritenne l’eventuale danno già sanato.
La sentenza della Cassazione
In ultima istanza, la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, giudicandoli inammissibili. Secondo la Suprema Corte, l’assunzione a tempo indeterminato ottenuta dai ricorrenti nel corso del giudizio ha compensato gli effetti negativi derivanti dall’abuso dei contratti a termine.
La Corte ha anche chiarito che, in casi di pubblico impiego privatizzato, il risarcimento non si applica se la stabilizzazione è avvenuta regolarmente nei ruoli dell’ente, come nel caso esaminato. I lavoratori, sia principali che incidentali, sono stati condannati al pagamento delle spese legali.