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La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Giulio Castiglia contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro. La decisione conferma gli arresti domiciliari nei confronti dell’imputato, accusato di detenzione illegale di armi e di agevolazione mafiosa, nell’ambito di una vicenda legata al presunto controllo del territorio da parte di un’associazione di stampo mafioso guidata da Gianfranco Sganga.
Le contestazioni a Giulio Castiglia
Giulio Castiglia è accusato di aver collaborato con Gianfranco Sganga e Luisiana Castiglia (figlia di Giulio) per organizzare un regolamento di conti contro un gruppo rivale. Il figlio dell’imputato, William Castiglia, avrebbe subito un’aggressione da parte degli “zingari”, che ha spinto il gruppo a organizzare un incontro chiarificatore. Per questo, secondo le intercettazioni, William avrebbe ricevuto un’arma da parte di Sganga, con il supporto attivo di Giulio e Luisiana Castiglia.
La Corte ha dato particolare rilievo alle intercettazioni telefoniche, che evidenziano il concorso morale di Giulio Castiglia. Secondo le motivazioni della Cassazione, «l’ordinanza impugnata evidenzia che il delitto contestato si inserisce in problematiche associative connesse al dominio sul territorio del gruppo Sganga e che, dal complesso delle intercettazioni, emerge in modo inequivoco la cessione da parte di Gianfranco Sganga dell’arma a William Castiglia, con la complicità di Giulio Castiglia e Luisiana Castiglia, al fine di recarsi armato al regolamento di conti con il gruppo avversario».
L’aggravante dell’agevolazione mafiosa
Uno degli elementi contestati dalla difesa riguarda l’applicazione dell’aggravante prevista dall’articolo 416-bis.1 del codice penale, che presuppone l’intenzione di agevolare un’associazione mafiosa. La difesa di Giulio Castiglia ha sostenuto che l’azione fosse motivata da ragioni personali e non dall’intento di rafforzare un’organizzazione criminale.
La Cassazione, tuttavia, ha ribadito che l’aggravante è configurabile anche quando l’azione non ha l’obiettivo diretto di rafforzare l’intero sodalizio ma favorisce, in maniera concreta, le attività dell’associazione criminale. «La finalità tipizzante della fattispecie di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è costituita dallo scopo di agevolare non il singolo esponente dell’associazione di tipo mafioso, bensì l’attività dell’associazione quale gruppo sopraindividuale».
Esigenze cautelari e pericolo di reiterazione
La Cassazione ha giudicato attuali e proporzionate le esigenze cautelari nei confronti di Giulio Castiglia. I giudici hanno sottolineato la personalità dell’imputato e il pericolo concreto di reiterazione di reati della stessa specie. «Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie emerge dalla personalità dell’imputato, che non ha avuto alcuno scrupolo nell’invitare il figlio alla detenzione dell’arma, caldeggiandone l’uso ove necessario per affermare il predominio sul territorio e sottomettere il gruppo rivale».