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La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da Fabiano Ciranno, imputato nel procedimento penale “Recovery”, accogliendo la tesi difensiva basata anche sulla “contestazione a catena” e annullando con rinvio l’ordinanza impugnata.
Il contesto del ricorso
Fabiano Ciranno era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di associazione ex art. 74 T.U. Stup., a seguito di una seconda ordinanza emessa nell’ambito del procedimento “Recovery”. La difesa, rappresentata dall’avvocato Cesare Badolato, aveva evidenziato che le intercettazioni utilizzate per questa misura erano le stesse già valorizzate in un’ordinanza precedente del 2022, legata al procedimento “Reset”, riguardante un reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p.
Motivazioni della Cassazione
La Cassazione ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione insufficiente per giustificare l’assenza della retrodatazione della seconda misura cautelare. «In tema di “contestazione a catena”, quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza».
Secondo la difesa, le intercettazioni erano già state pienamente valutate e apprezzate per l’emissione della prima ordinanza e non vi erano elementi probatori sufficientemente nuovi o rilevanti per giustificare una seconda misura. La Corte ha sottolineato che «il generico riferimento alla sopravvenienza temporale di nuovi elementi di prova rispetto alla prima ordinanza non assume rilevanza se non accompagnato da una valutazione sostanziale della loro effettiva rilevanza probatoria».
Il difetto di valutazione autonoma
La difesa aveva contestato anche un presunto difetto di autonoma valutazione da parte del Giudice delle indagini preliminari, che il Tribunale del riesame aveva ritenuto infondato. La Cassazione ha chiarito: «Il Tribunale ha evidenziato che nell’ordinanza genetica è stata fornita una motivazione autonoma della gravità indiziaria attraverso il vaglio di una intercettazione in cui sarebbe lo stesso Ciranno a descrivere il proprio ruolo in seno al sodalizio».
Intercettazioni e gravità indiziaria
Il ricorrente aveva inoltre sostenuto che le intercettazioni utilizzate erano irrilevanti ai fini della dimostrazione della sua intraneità al traffico di stupefacenti. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che «il Tribunale ha dato atto di avere basato la partecipazione del ricorrente all’associazione sulle risultanze delle intercettazioni che dimostrano come anche Ciranno fosse convolto nelle trattative necessarie a definire le modalità delle forniture di sostanza stupefacente».
Conclusioni
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e annullato l’ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame sul punto della retrodatazione dei termini di custodia cautelare.