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Il capo di Gabinetto del ministero di Grazia e Giustizia, Raffaele Piccirillo, ha risposto dopo diversi giorni alla richiesta di trasferimento presso la procura di Castrovillari del magistrato Eugenio Facciolla, attuale giudice civile del tribunale di Potenza. L’istanza era stata presentata dall’avvocato Ivano Iai, difensore di Facciolla, nel procedimento disciplinare in corso davanti al Consiglio Superiore della Magistratura. Il braccio destro del Guardasigilli, Alfonso Bonafede, ha spento ogni speranza per un ritorno di Facciolla alla procura del Pollino. Secondo Piccirillo «non vi è alcuna norma che regoli la questione del relativo termine di efficacia, né tantomeno alcuna previsione che faccia conseguire, alla mancata decisione del ricorso per Cassazione nel termine semestrale di cui all’art. 24 D.Ivo 109/2006, l’inefficacia e/o l’estinzione della misura stessa».
Piccirillo, inoltre, ha aggiunto che «il termine previsto dall’art 24, comma 2 del d. lgs, n.109 del 2006 non è invero assistito da alcuna previsione di decadenza ed ha evidentemente natura ordinatoria, in forza della regola generale di cui all’art. 152, comma 2, cod. proc. civ., applicabile al procedimento disciplinare innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui «i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori».
«Previsione che, si ribadisce, difetta nel caso di specie e che invece è esplicitata con riferimento alla decisione del merito del ricorso da parte della Sezione Disciplinare del Csm all’art. 15 del D.Ivo 109/2006 che, al comma 7, stabilisce espressamente che se i termini previsti nei commi precedenti – attinenti alla istruttoria formale innanzi alla procura generale della Corte di Cassazione ed al giudizio di merito di primo grado – non sono osservati, il procedimento si estingue».
«Si evidenzia, peraltro, che ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 195 del 1978 “tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio Superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal ministro; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del ministro della Giustizia”. Ne consegue l’impossibilità, in capo al ministro della Giustizia, di adottare qualsivoglia provvedimento amministrativo in difetto dell’atto giurisdizionale presupposto. In ragione di quanto dinanzi rilevato, si ritiene che l’istanza di emissione di provvedimento ricognitivo dell’avvenuta estinzione della misura cautelare applicata al dott. Facciolla non possa trovare accoglimento».
La replica dell’avvocato Ivano Iai
«Ribadisco ancora più convintamente la sollecitazione rivolta all’On. Ministro per le seguenti ragioni, rafforzate dalle non condivisibili motivazioni della nota di rigetto» scrive in una nota l’avvocato Ivano Iai. «La disciplina delle misure cautelari applicabili nella procedura giurisdizionale che ha luogo nei due (soli) gradi del procedimento davanti alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e, in caso di impugnazione exart. 24, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, davanti alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, è esclusivamente quella dell’appena citato decreto e del codice di procedura penale, e ciò per espressa previsione legislativa».
«Sia il Consiglio Superiore della Magistratura, nella Sezione predetta, sia le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, osservano, quindi, i canoni processuali penali in quanto compatibili, mentre non si rileva alcun riferimento alle disposizioni del codice di rito civile. Con precipuo riferimento alle misure cautelari, appare evidente l’inderogabilità delle disposizioni relative ai termini, ivi inclusi quelli di sei mesi exart. 24, c. 2, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109» prosegue l’avvocato di Facciolla.
«In ogni caso, un ordinamento rispettoso dei diritti umani inviolabili e delle libertà fondamentali non potrebbe ospitare regole che ne contraddicano l’esistenza attraverso la compresente eventualità dell’anticipazione illimitata e incondizionata di sanzioni senza processo specialmente in ragione e per effetto di non più fisiologiche inerzie decisorie dell’Autorità Giudiziaria»
«Pertanto, la Sua garbata segnalazione circa il difetto di una “norma che regoli la questione del relativo termine di efficacia” e di una “previsione che faccia conseguire, alla mancata decisione del ricorso per Cassazione nel termine semestrale di cui all’art. 24 d.lvo 109/2006, l’inefficacia e/o l’estinzione della misura stessa”, è evidentemente contraddetta dallo stesso art. 24, la cui oggettiva categoricità del c. 2, tutt’altro che inutiliter data, non risulta né espressamente né tacitamente abrogata dovendosi di essa dare lettura nel contesto della disciplina dei termini relativi alle misure cautelari e non nell’ambito, qui inconferente, di quelli riguardanti l’applicazione delle sanzioni nel processo disciplinare di merito».
«Rinunciando a condividere siffatti principi verrebbe negato il carattere eccezionale, provvisorio, temporaneo e limitato delle misure cautelari nei confronti dei magistrati regolate dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e dal codice di procedura penale in quanto compatibile» afferma Iai.
«Con particolare riferimento a tale ulteriore profilo, all’intera procedura della cautela disciplinare non possono che applicarsi i corrispondenti canoni del rito penale, essendo anch’essa analogamente governata da presupposti rigorosi, tra cui quello del periculum, il cui accertamento, nei due gradi previsti per effetto dell’art. 24, c. 2, non può essere procrastinato sine dieo ad libitumo divenire, per il decorso irragionevole del tempo, sanzione anticipata o, addirittura, maggiormente afflittiva di quella tassativamente prevista quale risposta punitiva per l’illecito definitivamente irrogato» continua la nota del legale di fiducia di Eugenio Facciolla.
«Rappresento, infine, Illustre Consigliere, il mio personale convincimento circa l’inopportunità – e non se ne dolga – di rimettere al Sig. Presidente della Repubblica la responsabilità della presa d’atto da me sollecitata al Sig. Ministro, cui compete, invece, e lo riaffermo toto corde, il dovere di dar seguito, nella materia che ci occupa, all’esatta esecuzione della Costituzione, delle leggi e delle altre fonti normative dello Stato, in particolar modo di quelle che afferiscono alla funzionalità degli Uffici giudiziari, qual è la Procura di Castrovillari, il cui vertice direttivo fu drasticamente rimosso non per atto del Presidente della Repubblica o del Ministro, ma di un Direttore Generale».
«Prego, pertanto, il Sig. Ministro, di provvedere all’immediata ricognizione delle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, assegnandole al Dott. Eugenio Facciolla per le ragioni rappresentate nella denegata istanza del 20 luglio u.s.» conclude Ivano Iai.