L’arringa difensiva dell’avvocato Cesare Badolato, per quanto riguarda la posizione di Gennaro Presta, ha toccato per la prima volta nel processo abbreviato di “Reset” un tema che le difese molto probabilmente affronteranno varie volte da qui fino a giugno: il vincolo della continuazione tra reati. In questo caso si parla di reato associativo di stampo mafioso che in “Reset” la Dda di Catanzaro ha allargato, ipotizzando una confederazione mafiosa, ovvero un’associazione più ampia in cui ci sarebbero italiani e “zingari“.

Si tratta di una differenza sostanziale perché essere condannati nell’ambito di una nuova associazione potrebbe escludere il riconoscimento del tema giuridico di cui parlavamo prima. Venendo meno, nel caso in esame, la contestazione di cui al capo 1, allora il discorso potrebbe cambiare. Per Gennaro Presta e, ovviamente, per tutti gli altri.

Che Gennaro Presta abbia lo status di “mafioso” questo è indubbio. La sentenza “Nuova Famiglia” parla chiaro. E l’avvocato Cesare Badolato, forte di quel procedimento, lo ha evidenziato al giudice Fabiana Giacchetti, richiamando massime della Corte di Cassazione che andrebbero nella direzione prospettata dal penalista cosentino. Il filo processuale tra una contestazione nuova e un fatto vecchio dunque è molto sottile. Ma dal punto di vista giurisprudenziale ci sono diversi orientamenti della Suprema Corte che conforterebbero il ragionamento in diritto evidenziato in udienza dal legale di Gennaro Presta.

L’estorsione con Gianluca Maestri

Prima di arrivare al discorso sul capo 1, l’avvocato Cesare Badolato ha trattato il presunto caso di un’estorsione ai danni di un supermercato cittadino in concorso con il neo collaboratore di giustizia Gianluca Maestri. Sull’imputazione, ad oggi, non sono note propalazioni a riguardo, in quanto l’ex presunto “reggente” del clan degli “zingari“, dal dicembre del 2019 al 31 agosto 2022, è stato inserito come collaboratore nel procedimento “Athena“. Dimostrazione n’è che i pm antimafia Corrado Cubellotti e Vito Valerio hanno chiesto 20 anni di carcere per Maestri.

«Questa estorsione sarebbe stata commessa, in concorso con altri soggetti, da Presta» dei due titolari di un supermercato, ha esordito l’avvocato Badolato. «Quale sarebbe la condotta? Quella di aver fatto la chiamata estorsiva è contestata a Maurizio Rango sulla base delle dichiarazioni che sono state rese dai due titolari dell’esercizio commerciale» mentre a Gennaro Presta la Dda contesta il fatto «di essersi appropriato, proprio perché questi soggetti erano sotto estorsione, di alcuni cestini di Natale».

Nel Rit sempre 1638/18 progressivo 265 «troverà questa conversazione a pagina 2891 della richiesta di applicazione di misura cautelare da parte dei pubblici ministeri» l’intercettazione dove Gianluca Maestri direbbe che «”Ne devo mandare pure a mia suocera uno», ovviamente stanno parlando dei cestini, «glielo devo fare pure che – questo è sempre Maestri – pure che glielo prendo più piccolo, una trentina di euro”, stanno parlando del prezzo del cestino, “una trentina di euro, no ma non uno di questi da ottanta“, quindi parlano ancora del prezzo del cestino, “e lo sai dove lo puoi prendere a trenta euro”, questo è Presta Gennaro, “che sono belli alla MD“, quindi ad un altro esercizio commerciale» a trecento – quattrocento metri di distanza dal supermercato che sarebbe finito nel mirino degli “zingari“. «”No, là no, lì non li fanno», affermerebbe Maestri, “noi dobbiamo andare“, a un altro avrebbero deciso nella conversazione captata.

«Signor Giudice, di cosa stanno parlando? Stanno parlando ovviamente dell’acquisto, acquisto, non estorsione, di cestini di Natale, trenta euro, ottantacinque, quale ci conviene comprare di più, dove ci conviene andare, all’MD, da Ciconto, dove fanno il prezzo migliore, se fosse stata estorsione sarebbero andati direttamente» al supermercato presunto estorto «e si sarebbero presi i cestini» ha detto l’avvocato Badolato.

Nella presunta estorsione che Gennaro Presta avrebbe tentato di compiere contro Ariosto Artese, ha spiegato l’avvocato Badolato, il suo assistito non viene mai intercettato e di lui se ne parla sempre in maniera indiretta. Infine, dopo aver parlato anche di una presunta cessione di droga, il legale si è focalizzato sul capo 1 e sulla paventata continuazione.

Vincolo della continuazione

«Gennaro Presta in questo procedimento lo vediamo pochissimo, le intercettazioni potrà notare, salvo quelle intercettazioni con Maestri, ce ne sono veramente poche che lo riguardano, pochissime, dove parlo direttamente, perché indirettamente viene citato spesso, però direttamente dove c’è lui, dovrebbe esserci lui non c’è mai, praticamente è una sorta di fantasma che viene tirato in ballo da Tizio, da Caio, da Sempronio, da Nevio, ma lui, che parli direttamente lui, che dica lui di cose, di fatti preliminari, in altri procedimenti ci sono le sue intercettazione, in questo no, altri procedimenti coevi della D.D.A., che non c’entrano niente però con queste vicende, in questo no Giudice, non c’è, non c’è».

Secondo l’avvocato Badolato, Gennaro Presta nell’intercettazione con Maestri non si porrebbe affatto come capoclan: «Un vero capoclan, Giudice, non si pone il problema se un soggetto può essersi spaventato oppure no, se poi quel cestino viene pagato oppure no, non gliene può, mi si permetta, non vorrei dirlo in romanesco, non gliene può importare di meno, è quello il dato intercettivo che abbiamo. Allora come viene tirato dentro in questa vicenda? Dai collaboratori di giustizia, attenzione, gli stessi Pubblici Ministeri fanno una cesura eh, non prendono in considerazione, ovviamente per la posizione di Gennaro Presta i collaboratori di Giustizia del procedimento Rango Zingari, perché sono stati arrestati con lui ovviamente non possono sapere quello che è avvenuto successivamente, prendono in considerazione invece altri soggetti, uno è De Rose, il quale parla in maniera generica di questo ruolo che Gennaro Presta avrebbe successivamente alla sua scarcerazione» l’altro invece è Celestino Abbruzzese, arrestato nel settembre 2015 per “Job Center” e divenuto collaboratore di giustizia nel 2018.

Il confronto con Celestino Abbruzzese

«Presta nel 2015 è ancora detenuto – ha spiegato l’avvocato Badolato – quindi ciò che Celestino Abbruzzese dice di Presta è riferito a quello che sapeva di Presta prima, prima dell’arresto di Celestino Abbruzzese, e prima dell’arresto di Presta. Presta viene arrestato con tutti gli altri partecipi del Clan Rango Zingari il 27 novembre 2014, rimane nello stato di custodia cautelare, se non ricordo male, per due anni e mezzo, poi ha questo breve intermezzo in cui riacquista la libertà e poi, divenuta definitiva la sentenza, viene di nuovo riarrestato»

«Siccome i momenti temporali di comune libertà tra Celestino Abbruzzese e Presta, in cui Celestino Abbruzzese può conoscere delle condotte effettive di Presta, hanno termine il 27 novembre 20149 non ci sono momenti successivi, non ci sono incontri successivi, non ci sono occasioni di possibili conoscenze di condotte successive. Allora Signor Giudice, da cosa assume queste sue conoscenze Celestino Abbruzzese? Chi lo informa dei movimenti di Presta? Chi lo informa della qualità di Presta? Chi lo informa di quello che è il ruolo di Presta, presunto ruolo di Presta nel gruppo? Nessuno. Riporta sì, questo sì, magari, e su questo alzo le mani, conoscenze che lui aveva in precedenza, cioè fino alla fine del 2014, sicuramente, Presta fino alla fine del 2014 abbiamo una sentenza di condanna, Io stesso Presta ve lo può confermare, è stato sacramentato da una sentenza di Giudici italiani che avesse quel ruolo all’interno del gruppo Rango Zingari». Ed è qui che si inserisce il segmento argomentativo del vincolo della continuazione.

«Quantomeno proprio per la posizione di Gennaro Presta è evidente, cioè è l’ufficio di Procura stesso che nella richiesta di applicazione di misura cautelare parla di questa continuazione, si utilizza proprio da parte dei Pubblici Ministeri questo termine, continuazione. Esce di galera, continua nell’attività diciamo di partecipe con ruolo apicale del suo gruppo di appartenenza. Giudice, dovrò fare una cosa che sinceramente non mi piace granché, ma mi perdonerà, una indicazione di una serie di sentenze della Cassazione che le leggerò, una serie di massime della Cassazione, che sono tutte quante riferite alla possibilità di riconoscere la continuazione anche in un reato a struttura permanente con condotta unitaria qual è il reato associativo. È ormai un orientamento, come sa era stato prima contrastato ma adesso ormai è un orientamento abbastanza, per non dire solido, non abbastanza, direi solido da parte della Cassazione».

Le sentenze citate

Il penalista Badolato ha citato una sentenza del 19 maggio 2011: «Con riferimento allo iato temporale dei fatti associativi infatti, va ribadito che il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un’associazione di stampo mafioso quando il segmento della condotta associativa successivo a un evento interruttivo costituito da facili sanzioni o una condanna».

L’altra sentenza è del 14 dicembre 2017: «In tema di reato associativo l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l’imputazione, ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza ovviamente, o nel caso di contestazione cosiddetta aperta, la data nella pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita, oggetto di accertamento, può essere valutata quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi».

Infine, quella del 26 aprile 2012: «In tema di reati associativi non comportano soluzione di continuità nella vita dell’organizzazione criminosa a) l’eventuale variazione della compagine associativa per la successiva adesione di nuovi membri all’accordo originario o per la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali. Cioè se cambiano, si modificano o ci sono nuovi soggetti che entrano in associazione, soggetti che ne fuoriescono, questo non significa che l’associazione diventa diversa e quindi non significa che non si possa riconoscere la continuazione, non c’è un nuovo programma associativo». Il legale ha chiesto l’assoluzione e in via subordinata la continuazione tra reati anche per le posizioni di Fioravante Abbruzzese ed Ettore Sottile.