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Nel presunto contesto associativo dedito al narcotraffico, operante tra San Lucido e Paola, non sussistono elementi indiziari per ritenere Cristian Vommaro partecipe dello stesso. Lo scrive il tribunale del Riesame di Catanzaro, a seguito del ricorso presentato dall’avvocato Giorgia Greco, difensore di Vommaro, dopo aver ottenuto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza di conferma del Tdl da parte della Suprema Corte di Cassazione.
Il Riesame di Catanzaro ha parzialmente accolto il ricorso, sostituendo gli arresti domiciliari con la misura meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Escluso il capo più grave, i giudici cautelari hanno sostenuto invece la gravità indiziaria per gli altri reati fine contestati. Sul punto il Riesame scrive: «Ferma l’ascrivibilità al ricorrente dei residui episodi illeciti di cui ai capi 97) e 98), il tribunale stima che il compendio in atti sia insufficiente a fondare l’addebito di partecipazione elevato a carico del ricorrente».
Evidenziando quelli che sono i parametri per poter configurare la partecipazione al sodalizio, il collegio giudicante sostiene che «l’attività di spaccio, compendiata nei reati fine, condotta» da Cristian Vommaro «in collaborazione con il gruppo criminale sia di per sé insufficiente a comprovare l’organicità dello stesso nonché l’affectio societatis».
Secondo il Riesame, «il compendio intercettivo, pur dando conto delle interazioni di natura illecita intrattenute da Vommaro con i vertici e alcuni partecipi del sodalizio, non fornisce indici di stabile e consapevole collaborazione del ricorrente alle attività associative» che secondo la Dda di Catanzaro sarebbero riconducibili al presunto clan “Calabria-Tundis“, «apparendo che questi, nel complesso del panorama investigato, figuri al più come soggetto occasionalmente gravitante intorno all’associazione, anche al fine di procacciarsi sostanza stupefacente per uso personale e di guadagnare saltuari proventi dall’attività di spaccio».
Altro passaggio fondamentale è quello secondo cui il Riesame, decidendo di condividere parzialmente le censure difensive, sottolinea che «in difetto di prova indiziaria circa l’essenziale funzionalità del soggetto al programma associativo, anche tenuto conto dell’atteggiamento di chiusura manifestato dai vertici nei suoi confronti, come emergente dalle intercettazioni», pertanto, «si deve escludere» che Cristian Vommaro «ricoprisse un ruolo sistematico nella struttura associativa in esame».