Nel comune di Acri aumentano ancora i contagi. Così il sindaco Capalbo firma una nuova ordinanza, disponendo il lockdown totale: i dettagli.
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Il sindaco di Acri, Pino Capalbo, visto il notevole aumento dei contagi, ha firmato una nuova ordinanza, disponendo il lockdown totale su tutto il territorio comunale dal 14 aprile al 26 aprile.
I provvedimenti sono:
- divieto di transito, sia in entrata che in uscita, per i non residenti e per i nondomiciliati, nel territorio comunale, salvo per comprovati motivi di lavoro, salute e necessità, obbligatoriamente da autocertificare
- divieto di circolazione anche all’interno del territorio comunale, se non per i motivi sopra detti risultanti dall’autocertificazione obbligatoria
- chiusura degli spazi pubblici adibiti al passeggio ed alla sosta, ivi compresi i parchi pubblici, parchi gioco, le piazze e gli spazi verdi
- partecipazione alla tumulazione dei defunti di non più di 10 persone per ogni defunto, con distanziamento di un metro da parte dei presenti e l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale, e comunque in forma tale da evitare possibilità di assembramento
- divieto di pratica sportiva all’aperto, in forma aggregata o individuale, salvo che per necessità mediche debitamente certificate, purché in prossimità della propria abitazione, con obbligo di rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossando dispositivi di protezione individuale;
- la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, compresi quelli di generi alimentari, ad eccezione dei servizi essenziali (farmacie di turno, parafarmacie, edicole e tabaccai) perl’intera giornata di domenica;
- la sospensione delle attività di vendita degli ambulanti nell’intero territorio comunale, per i non residenti;
- nelle attività commerciali si assicuri, oltre alla distanza interpersonale prevista dalla normativa vigente, che gli ingressi avvengano in modo contingentato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
- le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi tra cui il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria;
- è consentito l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando percorsi di entrata e di uscita;
- in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri o agglomerati commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti: a) esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del Dpcm del 3.11.2020;b) esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati; c) esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq;
- deve essere esposto un cartello indicante il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali, considerando la distanza interpersonale prevista dalla normativa vigente;
- divieto di recarsi presso qualsiasi supermercato più di una volta al giorno;
- prorogata, conseguentemente, la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado, ivi comprese le scuole private e quelle paritarie ed incluse anche le scuole per l’infanzia, fino al 26 aprile 2021, invitando i Dirigenti scolastici a vigilare affinché alunni e studenti siano dotati di idonei dispositivi digitali per svolgere con adeguatezza la didattica a distanza, comunque consona ad assicurare lo svolgimento delle lezioni con crescente adeguatezza, e dando loro facoltà di garantire lo svolgimento di attività in presenza esclusivamente agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, senza alcuna deroga e nel rispetto della normativa vigente;
- i soggetti responsabili degli Uffici postali, anche privati, e delle banche sono obbligati al rispetto degli obblighi di legge, adottando ogni misura necessaria per evitare assembramenti anche all’esterno delle loro attività con proprio personale, facendo sì chesiano pienamente rispettati anche all’esterno dei propri sportelli (così come predisposto negli spazi interni) gli obblighi di distanziamento previsti dalle misure ministeriali per effetto dell’emergenza epidemiologica e garantendo gli sportelli automatici (postamat e bancomat) di guanti monouso e della periodica disinfezione delle superfici da contatto durante l’orario di apertura al pubblico;
- in attesa dell’accesso ad ogni esercizio commerciale – ad esclusione delle farmacie e delle parafarmacie – è obbligatorio allontanarsi dall’area chiusa al pubblico in presenza di più di quattro persone per fila per farvi eventualmente ritorno successivamente, fermo restando lo stesso obbligo a richiesta degli organi ufficiali preposti ai controlli;
- è fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di osservare con rigore le misure igienico-sanitarie imposte con ordinanza del Ministro della Sanità attraverso la predisposizione nello spazio di ingresso della misurazione, anche automatica, della temperatura corporea, della fruizione di igienizzanti e di guanti monouso, vigilandosull’uso rigoroso di questi ultimi da parte dei clienti, specie nell’esercizio, assai frequente, di manipolazione della merce esposta nei banchi di vendita.