La Procura Regionale della Corte dei Conti ha agito chiedendo l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 248, comma 5, del Tuel sia rispetto alle incandidabilità di status o di nomina per i revisori, che l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, quantificata in ragione delle retribuzioni e dei periodi di espletamento delle funzioni e precisamente:

  • Occhiuto Mario (retribuzione mensile lorda per gli anni 21 2015-2018 euro 6.939,80), sanzione pecuniaria pari a 20 volte in ragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro 138.796,00;
  • Bozzo Massimo (retribuzione mensile lorda per gli anni 2015-2016 euro 384,00), sanzione pecuniaria pari a 5 volte in ragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro 1.920,00;
  • Bruno Davide (retribuzione mensile lorda per gli anni 2015-2016 euro 1.656,25), sanzione pecuniaria pari a 5 volte in ragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro 8.281,00;
  • De Cicco Francesco (retribuzione mensile lorda per gli anni 2015- 2018 euro 3.607,67), sanzione pecuniaria pari a 15 volte in ragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro 54.115,00;
  • Manna Carmine (retribuzione mensile lorda per gli anni 2015-2016 euro 3.312,50), sanzione pecuniaria pari a 5 volte in ragione del periodo 64 di durata e della carica ricoperta euro 16.562,00;
  • Succurro Rosaria (retribuzione mensile lorda per gli anni 2015- 2018 euro 4.170,69), sanzione pecuniaria pari a 15 volte in ragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro 62.560,00;
  • Vigna Luciano (retribuzione mensile lorda per gli anni 2015-2018 euro 4.459,41), sanzione pecuniaria pari a 20 volte in ragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro 89.188,00;
  • Pastore Francesca Loredana (retribuzione mensile lorda per gli anni 2015-2018 euro 4.224,74), sanzione pecuniaria pari a 15 volte in ragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro 63.371,00;
  • Caruso Francesco (retribuzione mensile lorda per gli anni 2016-2018 euro 1.975,00), sanzione pecuniaria pari a 10 volte in ragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro 19.750,00;
  • Spadafora Matilde (retribuzione mensile lorda per gli anni 2016- 2018 euro 3.950,00), sanzione pecuniaria pari a 10 volte in ragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro 39.500,00;
  • Spataro Michelangelo (retribuzione mensile lorda per gli anni 2017-2018 euro 4.329,00), sanzione pecuniaria pari a 8 volte in ragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro 34.632,00;
  • Vizza Carmine (retribuzione mensile lorda per gli anni 2015-2018 euro 4.170,64), sanzione pecuniaria pari a 15 volte in ragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro 62.560,00;
  • Filice Giovanni (retribuzione mensile lorda per gli anni 2015-2017 euro 1.589,00), sanzione pecuniaria pari a 20 volte in ragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro 31.780,00;
  • Bianco Salvatore (retribuzione mensile lorda per gli anni 2015-2017 euro 1.059,00), sanzione pecuniaria pari a 20 volte in ragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro 21.180,00;
  • Stumpo Teresa (retribuzione mensile lorda per gli anni 2015-2017 euro 1.059,00), sanzione pecuniaria pari a 20 volte in ragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro 21.180,00;
  • Barone Nicola Francesco (retribuzione mensile lorda per gli anni 2017-2018 euro 1.589,00), sanzione pecuniaria pari a 20 volte in ragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro 31.780,00;
  • Segreti Francesco (retribuzione mensile lorda per gli anni 2017-2018 euro 1.059,00), sanzione pecuniaria pari a 20 volte in ragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro 21.180,00;
  • Torromino Santo 7.940,00 (retribuzione mensile lorda per gli anni 2017-2018 euro 1.059,00), sanzione pecuniaria pari a 20 volte in ragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro 21.180,00.

A sostegno della propria domanda, la Procura regionale rappresentava che in data 18.07.2019 la Sezione di Controllo per la regione Calabria, a seguito degli accertamenti contenuti nella deliberazione n. 66/2019 e delle deduzioni dell’ente locale, trasmetteva la deliberazione n. 106/2019 con la quale accertava il mancato rispetto degli obiettivi fissati dal Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP), approvato dal Consiglio Comunale di Cosenza con la deliberazione n. 5 del 09.02.2013 e successivamente riformulato con la deliberazione dell’11.07.2013 n. 44 (in ragione delle modifiche attuate con il decreto legge n. 35/2013); la deliberazione n. 106/2019 veniva confermata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione, accertando l’obbligo del comune di Cosenza di dichiarare il dissesto, poi avvenuto con la deliberazione n. 51 dell’11.11.2019.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio con la sola eccezione di De Cicco Francesco, la cui notifica avveniva a mani in data 11.10.2024, contestando il merito della domanda promossa dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, ritenendo insussistenti profili di responsabilità dei convenuti, e sollevando questione di legittimità costituzionale in merito all’art.248 co.5 del testo unico degli enti locali.

Con l’ordinanza oggi pubblicata, la Corte di Conti calabrese ha accolto la questione preliminare sollevata dai difensori (per i convenuti Occhiuto, Spadafora, Spataro e Vizza l’Avv. Benedetto Carratelli, per Vigna l’Avv. Gaetano Callipo, per Barone, Torromino e Segreti l’Avv. Agostino Conforti, per Bianco, Filice e Stumpo l’Avv. Giovanni Spataro, per Bozzo e Succurro l’Avv. Oreste Morcavallo, per Bruno l’Avv. Giuseppe Carratelli, per Caruso l’Avv. Carmelo Salerno, per Pastore l’Avv. Valerio Zicaro), sollevando, questione di legittimità costituzionale dell’art. 248, comma 5, TUEL, per difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 Cost.

La questione di legittimità costituzionali sono state sollevate nella parte in cui, avendo previsto per gli amministratori comunali una sanzione interdittiva in misura fissa decennale, si impedisce di considerare il diverso grado di responsabilità – colpa grave o dolo – e di commisurare la sanzione rispetto alla gravità del fatto, con violazione dei principi costituzionali di gradualità sanzionatoria, proporzionalità, ragionevolezza, e parità di trattamento previsti dall’art. 3 della Costituzione; eccezione prospettata anche confrontando la disparità di trattamento con i componenti del collegio dei revisori, nei cui confronti la misura interdittiva può essere graduata entro la durata massima di dieci anni, come previsto dal comma 5 bis dello stesso art. 248 TUEL, aggiunto dall’art. 3 d.l. n. 174 del 2012, convertivo dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213.

Pertanto, poiché la questione di legittimità costituzionale sollevata deve essere esaminata, in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra eccezione, alla luce della sua rilevanza e non manifesta infondatezza, la Corte di Conti calabrese ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, che dovrà valutare le questioni sollevate dalle difese della giunta Occhiuto e dei due collegi dei revisori dei conti del Comune di Cosenza.