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Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2025, cambia l’accesso alla NASpI per chi si trova in disoccupazione involontaria a partire dal 1° gennaio 2025. Il nuovo requisito riguarda chi, nei 12 mesi precedenti, ha lasciato volontariamente un lavoro a tempo indeterminato.
Secondo quanto stabilito all’articolo 1, comma 171 della manovra, per ottenere l’indennità di disoccupazione in questi casi è necessario aver maturato almeno 13 settimane di contributi nel periodo compreso tra la cessazione volontaria e quella involontaria.
L’INPS, con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025, ha chiarito che il requisito si applica solo se la cessazione volontaria o consensuale riguarda un rapporto a tempo indeterminato. La cessazione involontaria successiva può invece riguardare anche un contratto a termine.
Sono escluse dal nuovo requisito le seguenti situazioni:
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni durante la maternità o paternità protetta;
- risoluzioni consensuali per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- dimissioni per trasferimento non giustificato tecnicamente o organizzativamente;
- rifiuto di trasferimento oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con mezzi pubblici.
In questi casi, l’accesso alla NASpI rimane invariato.
Per il calcolo delle 13 settimane minime richieste, l’INPS precisa che si considerano utili:
- le settimane retribuite con contribuzione piena, inclusa la quota NASpI;
- i periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale indennizzato in costanza di rapporto;
- i periodi di lavoro all’estero, se riconoscibili in base a convenzioni;
- fino a 5 giorni annui di assenza per malattia dei figli sotto gli 8 anni;
- anche le settimane di lavoro nel settore agricolo, se presenti nel periodo tra le due cessazioni, sono cumulabili.
Infine, l’INPS chiarisce che il nuovo requisito non incide su durata e importo della prestazione, che restano regolati dai criteri previsti dal decreto legislativo n. 22 del 2015.