La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro e confermata successivamente dal Riesame di Catanzaro nei confronti di Giuseppe Gozzi, indagato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con aggravante mafiosa.

Gozzi, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe coadiuvato Carlo Bruno nella gestione di una presunta articolazione locale del sodalizio criminale, contribuendo al confezionamento delle sostanze stupefacenti e alla contabilità dell’attività di spaccio. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso – ritenuto assorbente – proposto dall’avvocato Cristian Cristiano, che contestava l’assenza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. rispetto alla posizione dell’indagato.

La Suprema Corte ha richiamato le Sezioni Unite (sent. Capasso, 2016), sottolineando che “il legislatore del 2015 ha chiaramente mostrato, anche con interventi paralleli su più norme, di considerare fra gli obiettivi connotanti la riforma quello di sanzionare qualsiasi prassi di automatico recepimento, ad opera del giudice, delle tesi dell’Ufficio richiedente, così da rendere effettivo il doveroso controllo giurisdizionale preteso dalla Costituzione prima che dalla legge ordinaria». E ancora: «La riforma impedisce dunque al giudice del riesame di riformare i provvedimenti cautelari afflitti dalle più gravi carenze motivazionali (motivazione “radicalmente assente o meramente apparente”, o “mancante in senso grafico” o consistente in mere “clausole di stile” di consistenza argomentativa nulla)». Siamo di fronte alla stessa motivazione presente nella sentenza emessa contro Umberto Franco Conforti.

Nel caso di Gozzi, la Cassazione ha osservato che: «La valutazione del Giudice per le indagini preliminari è stata compiuta in sette righe, testualmente riproduttive della richiesta cautelare». E ha rilevato che: «Il Tribunale del riesame è silente, essendosi limitato a richiamare principi giurisprudenziali, senza tuttavia spiegare quale sarebbe stata nella specie la valutazione autonoma del quadro indiziario».

Criticità analoghe sono state rilevate anche per quanto riguarda le esigenze cautelari: «Compiuta per il ricorrente in un unico breve tratto motivazionale insieme a decine di coindagati, senza nessuna distinzione». Concludendo: «La valutazione del Giudice deve essere autonoma non in generale, ma rispetto al singolo destinatario della misura e ai singoli reati contestati»,

In conclusione, la Corte di Cassazione ha dunque annullato l’ordinanza del gip e quella del Tribunale del Riesame, disponendo la scarcerazione di Giuseppe Gozzi. Come nel caso di Conforti, questa decisione riafferma il principio di autonomia valutativa, secondo cui ogni misura cautelare deve poggiare su una motivazione specifica, non desunta meccanicamente dalle richieste del pubblico ministero.