La quarta sezione del Consiglio di Stato, ieri mattina, si è pronunciata sul ricorso presentato dal ministero dei Beni e per le attività culturali contro la realizzazione del parco eolico nei comuni di Cervicati, Momgrassano e San Marco Argentano, nella zona denominata “Aria del vento”. I giudici amministrativi hanno dato ragione alle amministrazioni comunali, alla Regione Calabria e alla Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.a.

La ricostruzione dei fatti

La Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.a., attiva nel settore delle fonti rinnovabili di energia, è stata autorizzata, con provvedimento della Regione Calabria prot. n. 7505 del 20 giugno 2014, a realizzare un parco eolico, denominato “Aria del Vento”, nel territorio dei Comuni di Mongrassano, San Marco Argentano e Cervicati. Poco dopo, il ministero ha avocato a sé il procedimento e disposto la sospensione dei lavori di realizzazione del parco. Infatti, con nota del 28 maggio 2019 l’Amministrazione ministeriale aveva disposto che l’intervento predetto dovesse essere sottoposto a nuova procedura autorizzativa e che i lavori eventualmente già intrapresi dovessero essere immediatamente sospesi.

Le “contestazioni” del ministero

Secondo il ministero, l’originario progetto avrebbe subito delle modifiche senza che, in tesi, venisse coinvolta la competente Soprintendenza. In secondo luogo, il parere positivo a suo tempo espresso, in sede di procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria avrebbe cessato di avere efficacia nel mese di novembre 2017. Infine, le aree in cui il parco eolico dovrebbe essere realizzato sarebbero state percorse dal fuoco negli anni 2008 e 2017, sicché vi sarebbe su di esse il vincolo di inedificabilità di cui all’art. 10 l. 21 novembre 2000, n. 353, e all’art. 6, commi 2 e 3, l.r. 22 dicembre 2017, n. 51.

La precedente sentenza del Tar Calabria

Il Tar Calabria aveva già accolto le istanze della società realizzatrice dell’impianto eolico. Nelle motivazioni, i giudici amministratici calabresi scrivevano che «il potere conferito all’appellante Ministero dall’art. 150 d.lgs. n. 42 del 2004 sia un potere cautelare strumentale ad una successiva apposizione di vincolo paesaggistico e che, quindi, sia affetto da eccesso di potere il provvedimento che, come nella specie, lo eserciti senza che sia in vista l’apposizione di un vincolo». Inoltre, il Tar della Calabria ha aggiunto che «nemmeno adeguatamente specificato il pregiudizio che la realizzazione del parco eolico rappresenterebbe per il paesaggio né si rilevano sopravvenienze fattuali tali da giustificare l’uso del potere de quo».

In conclusione, il Tar della Calabria sosteneva che «al momento dell’emanazione dei provvedimenti impugnati l’autorizzazione paesaggistica era ancora efficace, giacché il termine [quinquennale] di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento e, nel caso di specie, il titolo edilizio corrisponde all’autorizzazione unica, rilasciata nel giugno 2014».

Le motivazioni del Consiglio di Stato

La quarta sezione ha giudicato infondato il ricorso presentato dal Ministero sottolineando che «il potere di cui all’art. 150 d.lgs. n. 42 del 2004 è attribuito all’Amministrazione al solo fine di scongiurare interventi potenzialmente lesivi dell’ambiente nelle more dell’apposizione di un vincolo e non ha, viceversa, valenza generale».

Inoltre, «l’assenso regionale alle modifiche progettuali apportate dopo l’autorizzazione, in disparte la questione della natura sostanziale o meno delle stesse, doveva essere tempestivamente impugnato dall’Amministrazione ministeriale (cui, del resto, consta essere stato ritualmente comunicato), pena, secondo gli ordinari principi generali, la consolidazione dell’atto». Quindi, «l’originaria autorizzazione paesaggistica non ha perso efficacia a seguito delle suindicate modifiche progettuali, atteso che tale effetto non si produce in automatico, ma dipende dal riconoscimento amministrativo della natura sostanziale della modifica» e che «l’Amministrazione regionale competente, con atto mai impugnato, si era espressa nel senso del carattere non sostanziale della modifica». Questa sentenza, dunque, mette fine a una querelle giudiziale, legittimando l’operato dei sindaci di Cervicati, Mongrassano e San Marco Argentano, della Regione Calabria e della società “Gamesa”.