Respinto il ricorso del direttore dell’impianto di depurazione: per la Suprema Corte provato il deterioramento delle acque
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Diventa definitiva la condanna a un anno e sei mesi di reclusione e 8mila euro di multa nei confronti di Vincenzo Cerrone, già riconosciuto responsabile del reato di inquinamento ambientale per gli sversamenti provenienti dall’impianto di depurazione gestito dalla Ge.ko spa per conto del Consorzio Valle Crati. La Terza sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 19 novembre 2025, che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza.
A Cerrone era contestato, nella sua qualità di direttore dell’impianto, di avere impartito agli operai turnisti disposizioni che avevano determinato lo sversamento nel fiume, attraverso il bypass posto a monte della sezione ossidativa, di consistenti quantità di liquami non completamente depurati. La contestazione riguardava inoltre lo scarico quotidiano di reflui che, pur avendo completato il ciclo di depurazione, presentavano valori di azoto ammoniacale e azoto nitroso superiori ai limiti previsti dalla normativa.
Secondo l’accusa, le condotte avevano determinato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque del Crati e del relativo ecosistema.
La Cassazione: il danno ambientale non richiede sempre analisi tecniche
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda la prova dell’inquinamento ambientale previsto dall’articolo 452-bis del codice penale.
La difesa aveva contestato la sussistenza del deterioramento significativo e misurabile delle acque, mettendo in discussione anche le modalità con cui erano stati effettuati i campionamenti.
La Cassazione ha però ribadito che l’inquinamento ambientale è un reato di danno e che il deterioramento consiste in uno «squilibrio strutturale», mentre la compromissione configura uno «squilibrio funzionale». Entrambi devono essere significativi e misurabili.
Ma, precisa la Suprema Corte, per accertarli non è sempre indispensabile effettuare specifiche verifiche tecniche. Il deterioramento o la compromissione possono essere ricavati dalle circostanze concrete quando le conseguenze della condotta risultino immediatamente e oggettivamente apprezzabili.
È un principio particolarmente significativo perché la Cassazione chiarisce che la prova dell’inquinamento non deve necessariamente coincidere con il superamento di determinati valori rilevato attraverso analisi di laboratorio.
Campioni, schiuma e odori nauseanti nel Crati
Nel caso concreto, peraltro, i giudici hanno evidenziato come il quadro probatorio non fosse fondato esclusivamente sulle analisi.
Tre campioni prelevati tra giugno e agosto 2017 nei pressi dello scarico avevano restituito valori di Escherichia coli e azoto ammoniacale superiori ai parametri di legge. A questi elementi si aggiungevano però i numerosi sopralluoghi della polizia giudiziaria, durante i quali era stata riscontrata la presenza di un canale attraverso il quale il refluo non trattato raggiungeva direttamente il fiume.
Il tecnico dell’Arpacal aveva inoltre riferito della scarsa qualità delle acque, sottolineando come i campioni effettuati a monte non presentassero indici di inquinamento. Un altro testimone aveva escluso la presenza, nel tratto intermedio, di innesti provenienti da privati o aziende.
La sentenza richiama inoltre le testimonianze di persone che frequentavano quei luoghi e avevano riferito della persistente presenza di odori nauseanti e schiuma, fenomeni non riscontrati a monte dello scarico e documentati anche fotograficamente.
Le immagini del sistema di videosorveglianza
Un ulteriore elemento valorizzato dai giudici è rappresentato dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza.
Le riprese avevano documentato numerosi episodi di apertura delle paratoie che regolavano il flusso in ingresso. A distanza di pochi minuti dalle manovre aumentavano i flussi scaricati attraverso il bypass ossidativo, con un conseguente incremento dei liquami non trattati riversati nel fiume.
L’utilizzo del bypass ossidativo, sottolinea la sentenza, era peraltro vietato dall’autorizzazione allo scarico rilasciata al Consorzio Valle Crati.
La Cassazione ha quindi escluso che le criticità strutturali dell’impianto richiamate dalla difesa potessero scardinare il quadro accusatorio: quelle stesse problematiche, secondo i giudici, risultavano compatibili sul piano oggettivo con le manovre che determinavano i ripetuti stramazzi.
I tre superamenti dei valori non erano una “tolleranza” penale
La difesa aveva richiamato anche la disciplina contenuta nell’Allegato V alla parte III del decreto legislativo 152 del 2006, osservando che, per le acque reflue urbane, possono essere ammessi fino a tre campioni non conformi nell’arco dell’anno.
La Suprema Corte chiarisce però che questa previsione riguarda esclusivamente la verifica amministrativa della conformità degli scarichi e il rispetto del contratto di gestione.
Non costituisce quindi una soglia capace, da sola, di escludere la configurabilità del reato di inquinamento ambientale. Nel caso concreto, inoltre, la difesa non aveva documentato il numero complessivo dei campionamenti effettuati durante l’anno, dato necessario per valutare l’applicabilità della disposizione richiamata.
La condotta contestata era commissiva
Il secondo fronte del ricorso riguardava il ruolo di Cerrone nell’impianto. La difesa contestava l’esistenza di una posizione di garanzia e sosteneva che non disponesse dei poteri necessari per effettuare interventi strutturali o manutenzioni straordinarie.
La Cassazione considera però questo aspetto marginale rispetto alla contestazione formulata.
A Cerrone, infatti, non era stata attribuita una semplice omissione consistente nel mancato impedimento dell’evento, ma una condotta commissiva di concorso negli sversamenti.
Secondo la ricostruzione confermata dai giudici di merito, nel suo ruolo aveva impartito precise disposizioni ai turnisti, anche sullo spegnimento di alcune pompe e su altre operazioni dalle quali erano derivati gli stramazzi.
Le registrazioni video avevano inoltre documentato l’apertura deliberata delle paratoie e l’assenza di manovre correttive durante gli sversamenti, mentre le intercettazioni telefoniche avevano contribuito a ricostruire la sua presenza e supervisione.
Per questo, osserva la Cassazione, la questione dell’esistenza di una delega formale e della posizione di garanzia assume un rilievo secondario: la responsabilità è stata ricondotta a specifiche azioni materialmente produttive dello sversamento illecito.

