Il Tribunale di Castrovillari ha affermato un principio rilevante a tutela dei pazienti affetti da gravi patologie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer. Con la sentenza 763/2026 del primo giugno 2026, il giudice ha accolto il ricorso presentato dagli eredi di un’ospite di una casa protetta, rappresentati dall’avvocato Niccolò Esbardo del foro di Castrovillari, condannando la struttura gestrice alla restituzione delle somme percepite a titolo di retta per prestazioni socio-assistenziali.

La controversia riguardava la richiesta di rimborso delle somme versate alla struttura residenziale nel corso degli anni, a partire dall’ingresso della paziente. Secondo il Tribunale, le prestazioni socio-assistenziali erogate erano «inscindibilmente connesse» a quelle sanitarie necessarie per il trattamento della patologia e, per questo, avrebbero dovuto essere interamente a carico del Servizio sanitario nazionale.

Alzheimer e rette in casa protetta, il principio affermato dal Tribunale

Il nodo centrale della decisione riguarda la natura delle prestazioni rese alla paziente. Per il giudice, in presenza di una malattia cronica degenerativa e di un piano terapeutico personalizzato, l’assistenza garantita dalla struttura non può essere considerata soltanto come attività socio-assistenziale separata dal percorso di cura.

Al contrario, quando l’assistenza è necessaria per il trattamento della patologia e risulta strettamente collegata alle prestazioni sanitarie, i relativi costi devono ricadere sul sistema pubblico, in regime di gratuità.

Da qui la decisione di condannare la struttura alla restituzione delle somme versate dai familiari nel corso del tempo.

Prestazioni sanitarie e assistenza continua

Il Tribunale ha evidenziato che una patologia come il morbo di Alzheimer richiede assistenza costante, monitoraggio e interventi continuativi. In questo contesto, la permanenza in una struttura residenziale non può essere letta come una semplice scelta assistenziale privata, ma come parte di un percorso sanitario necessario.

La presenza di un piano terapeutico personalizzato ha rafforzato questa valutazione, portando il giudice a qualificare l’attività svolta dalla struttura come prestazione di natura sanitaria, proprio perché funzionale alla gestione della malattia.

Dichiarati nulli gli accordi con i familiari

Uno degli aspetti più significativi della sentenza riguarda la dichiarazione di nullità degli accordi negoziali che imponevano ai familiari il pagamento della retta.

Secondo il Tribunale, tali pattuizioni risultano elusive di norme imperative poste a garanzia dell’uniformità dei Livelli essenziali di assistenza. In sostanza, il diritto alla cura gratuita, quando ricorrono determinate condizioni sanitarie, non può essere superato da accordi privatistici sottoscritti tra familiari e struttura.

È questo il passaggio più innovativo della pronuncia: la nullità degli accordi privati nella parte in cui trasferiscono sui familiari costi che, per la loro natura sanitaria, devono essere sostenuti dal Servizio sanitario nazionale.

Respinte le difese della struttura

La struttura aveva sostenuto la natura privatistica del rapporto contrattuale e la legittimità delle somme incamerate in forza degli accordi intercorsi. Una linea difensiva che il Tribunale ha rigettato.

La pronuncia si pone nel solco dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui, quando le prestazioni assistenziali sono strettamente collegate a quelle sanitarie, il costo non può essere posto a carico del paziente o dei familiari.

Per il giudice, dunque, la tutela del diritto alla salute e alla cura prevale sulle pattuizioni contrattuali, imponendo la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.