Il provvedimento del Comune era stato adottato dopo un arresto in flagranza e il successivo rinvio a giudizio per direttissima del ricorrente
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Il Tar Calabria, seconda sezione, ha accolto la domanda cautelare proposta nell’interesse di G.B.D., cittadino straniero e padre di tre figli minori, disponendo la sospensione dei provvedimenti con cui era stata revocata la misura di accoglienza nell’ambito del programma Sai del Comune di Spezzano della Sila.
L’ordinanza è stata emessa il 17 giugno 2026. Il ricorso è stato presentato dagli avvocati amministrativisti Dario Sammarro e Fabiana Bruno, che hanno impugnato il decreto sindacale del 19 marzo 2026.
Il provvedimento del Comune era stato adottato dopo un arresto in flagranza e il successivo rinvio a giudizio per direttissima del ricorrente. La revoca aveva comportato l’allontanamento dell’uomo dal nucleo familiare inserito nel percorso di accoglienza, con il trasferimento presso un’associazione di volontariato.
Il procedimento penale, nel quale G.B.D. è stato difeso dagli avvocati Paolo Anselmo e Giuseppe Stabile, si è poi concluso con l’assoluzione dall’accusa di maltrattamenti con la formula perché il fatto non sussiste e con una pronuncia di non doversi procedere per il reato di lesioni personali.
Secondo quanto prospettato nel ricorso, l’esito del giudizio penale non sarebbe stato valutato dal Comune, nonostante i solleciti presentati dai legali dell’uomo.
Il Tar, nel sospendere l’esecuzione degli atti impugnati, ha valorizzato diversi profili. Tra questi, l’assenza di una motivazione specifica sulla particolare celerità della revoca, il mancato approfondimento della condizione di vulnerabilità del ricorrente in quanto padre di figli minori e l’esito del procedimento penale, intervenuto successivamente rispetto al decreto sindacale.
Il collegio ha inoltre preso in considerazione il tema della competenza in materia, con riferimento alla possibile attribuzione prefettizia.
Per i giudici amministrativi, le risultanze del giudizio penale costituiscono un fatto sopravvenuto rilevante nella valutazione della legittimità dell’azione amministrativa. Il Tar ha ravvisato anche il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile collegato alla revoca dell’accoglienza e agli effetti sul percorso di inclusione sociale del ricorrente.
Con l’ordinanza cautelare, il decreto sindacale e gli atti collegati restano sospesi in attesa della prosecuzione del giudizio amministrativo.

