Il Giudice di Pace Penale di Cosenza Domenico Suma ha assolto G.V., 41 anni, e D.V., 33 anni, gestore e dipendente di un noto bar sito in Via Alimena nel centro della Città di Cosenza, entrambi difesi dall'Avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, imputati per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minori degli anni sedici, in relazione a due distinti episodi accertati nell'anno 2022, per i quali era stata disposta anche la sospensione temporanea dell'attività commerciale.

La decisione è intervenuta all'esito di un procedimento, originato da alcuni accertamenti della Squadra Volante della Questura di Cosenza ed istruito dalla Procura della Repubblica di Cosenza, nel quale, secondo quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, non è stata raggiunta la prova della condotta contestata. Particolarmente significativo è il fatto che lo stesso Pubblico Ministero aveva concluso per l'assoluzione degli imputati per mancanza di prova, ritenendo non dimostrata la responsabilità penale oltre il ragionevole dubbio. Nel corso del dibattimento, infatti, le dichiarazioni acquisite non hanno consentito di dimostrare che gli imputati avessero effettivamente somministrato bevande alcoliche a minori.

Con riferimento all'episodio del 19 novembre 2022, tutti i minori sentiti nel corso delle indagini avevano negato di avere consumato o ordinato bevande alcoliche presso il locale. Ed altrettanto avevano dichiarato i rispettivi genitori. Anche con riferimento al precedente episodio del 16 aprile 2022, l'accusa non aveva trovato adeguati riscontri oggettivi: la persona dalla quale aveva avuto origine la segnalazione, titolare di un altro esercizio commerciale di Cosenza, non aveva assistito direttamente alla presunta somministrazione, mentre il personale della Polizia di Stato della Questura di Cosenza intervenuto nell'immediatezza presso il bar non aveva riscontrato minori intenti a consumare bevande alcoliche all'interno dello stesso.

La stessa minore indicata nella contestazione non era stata sentita nel corso delle indagini né era stata esaminata in dibattimento. La difesa ha pertanto evidenziato come, al di là delle ulteriori questioni processuali sollevate nel corso del giudizio di inutilizzabilità patologica ed assoluta degli atti redatti dalla Polizia Giudiziaria perché compiuti in violazione a quanto prescritto dalla normativa vigente, mancasse la prova dell'elemento essenziale del reato previsto dall'art. 689 c.p., vale a dire l'effettiva somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni sedici.

Ed infatti, per la configurabilità del reato contestato, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è necessaria la prova della somministrazione, da intendersi quale effettiva cessione materiale o dazione, anche in un'unica soluzione, di bevande alcoliche a minori di anni sedici o a soggetti in stato di manifesta ubriachezza da parte del gestore del pubblico esercizio o dei suoi dipendenti.

Con riferimento, poi, alle presunte dichiarazioni, anche autoincriminanti, rilasciate nella immediatezza dei fatti da D.V., dipendente del bar, agli agenti della Polizia di Stato e riportate nelle loro annotazioni di servizio, l'Avvocato Emilio Enzo Quintieri ne ha eccepito la inutilizzabilità in giudizio non essendo state spontanee ma rese su sollecitazione, in assenza delle garanzie previste dalla legge, senza alcuna verbalizzazione e sottoscrizione del dichiarante.

Il Giudice di Pace Penale di Cosenza, tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria e delle eccezioni sollevate, si è determinato per l'assoluzione per insussistenza del fatto. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nel termine di quindici giorni.