La Corte dei Conti di Catanzaro ha revocato il sequestro conservativo disposto nei confronti del medico Andrea Bruni. La decisione è contenuta nell’ordinanza n. 9/2026, depositata il 23 febbraio 2026, con cui i giudici contabili hanno accolto il ricorso presentato dagli avvocati Oreste ed Enrico Morcavallo e hanno ritenuto insussistenti i presupposti per mantenere la misura cautelare.

Il sequestro era stato chiesto dalla Procura regionale della Corte dei Conti con ricorso depositato il 1° dicembre 2025. L’istanza puntava a vincolare beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati, oltre a somme e crediti, “sino alla concorrenza” degli importi contestati ai soggetti indicati nell’invito a dedurre. Secondo l’impostazione dell’accusa contabile, vi sarebbero stati elementi per ritenere sussistente un danno erariale in relazione alla gestione delle liste d’attesa e all’attività libero-professionale, sulla scorta di notizie di stampa, di atti investigativi emersi in un procedimento penale della Procura di Catanzaro denominato “Operazione SHORT CUT”, di un’informativa della Guardia di Finanza e della successiva segnalazione di danno.

Nel ricorso, la Procura contabile sosteneva l’esistenza di un “duplice quadro” di condotte ritenute antigiuridiche: da un lato l’indebito esercizio in modo stabile dell’attività libero professionale extra-istituzionale, in violazione del rapporto di esclusività con l’azienda di appartenenza; dall’altro una presunta “privatizzazione” del reparto di Oculistica dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, attraverso una cattiva gestione delle procedure di accesso alle prestazioni pubbliche.

La difesa di Bruni, affidata agli avvocati Morcavallo, aveva contestato punto per punto la ricostruzione della Procura contabile, sostenendo l’inesistenza delle circostanze attribuite al medico, nel frattempo divenuto primario all’ospedale di Cosenza.

Con un provvedimento di 166 pagine, la Corte dei Conti ha quindi revocato il sequestro, riconoscendo – secondo quanto riportato nell’ordinanza – l’assenza dei presupposti necessari per l’adozione e la permanenza della misura cautelare.